Che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
visto il parere del Comitato delle regioni(4),
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione
europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati
membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali
del diritto comunitario.
(2) Il principio della parità di trattamento tra uomini
e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme
comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio,
del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro(5).
(3) Nell'attuazione del principio della parità di
trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo
3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a
promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto
le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
(4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge
e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto
universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione
di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti
delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici
e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111
dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione
in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
(5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali.
La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione
tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con
altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
(6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma
di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni
appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani
e dei disabili.
(7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordinamento
tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal
fine nel trattato CE è stato incorporato un nuovo capitolo sull'occupazione
volto a sviluppare una strategia coordinata europea a favore dell'occupazione,
e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente,
qualificata e adattabile.
(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati
dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono
la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli
l'inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche
volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali
i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in particolar
modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla
vita professionale.
(9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi
chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e
contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi
alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.
(10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE(6) che
attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale
assicura una protezione contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione
e delle condizioni di lavoro.
(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali,
handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il
conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento
di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento
del tenore e della qualità della vita, la coesione economica
e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.
(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione
o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei
settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita
in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe
applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non
comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e
lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione
e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione
e alle condizioni di lavoro.
(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza
sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate
ad una retribuzione, nell'accezione data a tale termine ai fini
dell'applicazione dall'artico 141 del trattato CE, e nemmeno
ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo
di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.
(14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.
(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare
che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione
che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti
conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono
prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita
con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei
disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere
la discriminazione basata sull'handicap.
(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la
promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede
la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile
ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo
restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per
i disabili.
(18) La presente direttiva non può avere l'effetto
di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia,
penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro
persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme
delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione
dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo
di siffatti servizi.
(19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie
forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto
o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap
o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono
definire il campo d'applicazione della deroga in questione.
(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure
efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione
dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature,
i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di
formazione o di inquadramento.
(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri
finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare
dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni
e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa
e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.
(22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni
nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.
(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento
può essere giustificata quando una caratteristica collegata
alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o
alle tendenze sessuale costituisce un requisito essenziale e determinante
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione
che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato.
Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli
Stati membri alla Commissione.
(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status
delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto
finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che
rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali
per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati
membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche
e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono
mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali
essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per
svolgervi un'attività lavorativa.
(25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce
un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti
negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della
diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze,
delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono
essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che
possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi
essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono
giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione,
mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni
che devono essere vietate.
(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il
mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare
gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni
personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze
sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni
di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi
determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale
obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle
persone stesse.
(27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente
l'occupazione dei disabili nella Comunità(7), il Consiglio
ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi
di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione
di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999
relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili(8),
ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare
segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro
del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente
dei disabili.
(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi
gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli.
L'attuazione della presente direttiva non può servire da
giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente
in ciascuno Stato membro.
(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle
convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle
tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione
legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione,
anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito
il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite
dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve
norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa
in giustizia.
(30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede
un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.
(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate
quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui
tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio
della parità di trattamento richiede che l'onere della
prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto
provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la
presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale
dell'attore.
(32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in
materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice
o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in
questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare
i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.
(33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le
parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le organizzazioni
non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione
sul lavoro.
(34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione
tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede
l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente direttiva.
(35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate
e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti
dalla presente direttiva.
(36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, dietro
richiesta congiunta di queste, l'attuazione della presente direttiva,
per quanto riguarda le disposizioni che rientrano in convenzioni collettive,
a condizioni che adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano
loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati imposti dalla
presente direttiva.
(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo
5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare
la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per
quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni
di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli
Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto
dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario.
Conformemente al principio di proporzionalità enunciato a tale
articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario
per conseguire tale scopo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta
alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali,
gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto
concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere
effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
Articolo 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di
trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione
diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo
1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno
qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una
posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata
religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un
particolare handicap, le persone di una particolare età o di
una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno
che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente
giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per
il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che
ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap,
il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica
la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad
adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo
5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale
criterio o tale prassi.
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una
discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per
uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto
di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il
concetto di molestia può essere definito conformemente alle
leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui
all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi
del paragrafo 1.
5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla
legislazione nazionale che, in una società democratica, sono
necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti
e delle libertà altrui.
Articolo 3
Campo d'applicazione
1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente
direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico
che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico,
per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro,
sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni
di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti
i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
inclusi i tirocini professionali;
c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese
le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione
di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui
membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni
erogate da tali organizzazioni.
2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento
basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e
le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini
di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi
trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei
paesi terzi o degli apolidi interessati.
3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere,
effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi
i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.
4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella
misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap
o sull'età, non si applichi alle forze armate.
Articolo 4
Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri
possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica
correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non
costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa
o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica
costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, purché la finalità sia
legittima e il requisito proporzionato.
2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale
in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere
in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla
data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle
quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre
organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla
religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento
basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca
discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per
il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni
personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto
dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento
si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali
degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto
comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata
su altri motivi.
A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate,
la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese
o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata
sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle
disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle
persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede
e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.
Articolo 5
Soluzioni ragionevoli per i disabili
Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento
dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa
che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione
delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili
di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o
perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti
richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.
Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato
in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello
Stato membro a favore dei disabili.
Articolo 6
Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono
prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non
costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima,
compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato
del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento
di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione
e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese
le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire
l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione
basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione
o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del
pensionamento.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono
prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza
sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle
prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la
fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi
o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito
di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non
costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non
dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.
Articolo 7
Azione positiva e misure specifiche
1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale,
il principio della parità di trattamento non osta a che uno
Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare
o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui
all'articolo 1.
2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento
non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare
disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto
di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni
o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento
nel mondo del lavoro.
Articolo 8
Requisiti minimi
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda
il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli
di quelle previste nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun
caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro
la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori
di applicazione della presente direttiva.
CAPO II
MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE
Articolo 9
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che
si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti
del principio della parità di trattamento, possano accedere,
anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione,
a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono
opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli
obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e
altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle
rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a
garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate,
il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per
conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso,
una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti
dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative
ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di
trattamento.
Articolo 10
Onere della prova
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai
loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone
che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi
del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi
a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti
dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione
diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata
violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri
di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli
alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali
promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai
procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente
indagare sui fatti.
Articolo 11
Protezione delle vittime
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le
disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento,
o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale
reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale
volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Articolo 12
Diffusione delle informazioni
Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della
presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in
vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate
con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di lavoro,
in tutto il loro territorio.
Articolo 13
Dialogo sociale
1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni
e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il
dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della
parità di trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio
delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di
comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi
nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata
la loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che
fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo
3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi
devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva
e dalle relative misure nazionali di attuazione.
Articolo 14
Dialogo con le organizzazioni non governative
Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento
gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni
non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi
nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro
le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo
1.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 15
Irlanda del Nord
1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali
comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda
del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione
in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario,
non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono
espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.
2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego
per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo
al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose
presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione
e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione
degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in quanto
ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Conformità
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di
trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi,
nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano
il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto
oppure siano modificate.
Articolo 17
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione
delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono
tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni,
che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative
disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono
poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.
Articolo 18
Attuazione
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro
richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva
per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti
collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il
2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le
necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono
prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi
momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono
disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre
2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le
disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o
sull'handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare
presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate
per combattere le discriminazioni basate sull'età e sull'handicap
e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della direttiva.
La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 19
Relazione
1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli
Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie
per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo
e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle
posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative
competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere,
la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto
delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni
ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte
a rivedere e aggiornare la presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
É . Guigou
(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag 42.
(2) Parere reso il 12 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 82.
(4) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.
(5) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.
(6) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(7) GU L 225 del 12.8.1986, pag. 43.
(8) GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.
